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Aliquote Gestione separata INPS 2016: le principali novità e le conferme introdotte con la Legge di


Con riferimento all’anno 2016, la disciplina della contribuzione dovuta alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335 presenta novità concernenti: • le aliquote contributive previdenziali applicabili agli iscritti, le quali aumentano: – sia per gli assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione; – sia per gli iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati, con l’eccezione, nell’ambito di tale categoria, dei c.d. professionisti “senza Cassa”, per i quali l’art. 1 co. 203 della L.28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha disposto il mantenimento, anche per il 2016, dell’aliquota contributiva previdenziale del 27% (cui va aggiunto il contributo dello 0,72% a titolo assistenziale), già in vigore negli anni 2013, 2014 e 2015; • le tipologie di lavoratori obbligati all’iscrizione alla Gestione di cui si tratta, per effetto delle innovazioni apportate, in attuazione della L. 10.12.2014 n. 183 (c.d. “Jobs Act”), dal DLgs. 15.6.2015 n. 81 sul riordino dei contratti di lavoro.

Tra i lavoratori tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 è possibile annoverare, in particolare, i seguenti: • lavoratori a progetto titolari di contratti in essere al 25.6.2015 (e che non presentino gli “indici di non genuinità” di cui al DLgs. 81/2015, pena – è da ritenere – la riconduzione, anche in tal caso, alla disciplina del lavoro subordinato); • collaboratori coordinati e continuativi (anche occasionali) esclusi dall’applicazione della disciplina del lavoro subordinato; • associati in partecipazione che apportano solo lavoro titolari di contratti in essere al 25.6.2015; • esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio, al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tali attività, superiore a 5.000,00 euro; • lavoratori autonomi professionali, titolari di partita IVA, tenuti ad iscriversi alla Gestione di cui si tratta, invece che ad una Cassa di previdenza professionale, allorquando: – esercitino attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi; – pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, siano esclusi dal versamento contributivo alle Casse di categoria, in base ai rispettivi statuti o regolamenti (si parla, appunto, di professionisti privi di Cassa di previdenza di categoria). Ai fini della contribuzione dovuta, i suddetti soggetti vengono distinti in: • soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati; • soggetti iscritti alla Gestione separata che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PREVIDENZIALI

A partire dall’1.1.2016, per i soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati – siano essi titolari, o meno, di partita IVA – l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) aumenta dal 23,50% al 24%, raggiungendo così la misura prevista a regime dall’art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 (e successive modificazioni).

All’interno della categoria dei soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS e non titolari di pensione, la L. 208/2015 determina nuovamente – come già avvenuto negli anni scorsi – una distinzione tra: • i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini IVA, per i quali il previsto aumento contributivo continua ad essere sospeso; • gli altri soggetti (collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione, lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio), ai quali si applica l’incremento stabilito dal suddetto art. 1 co. 79 della L. 247/2007. Pertanto, l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) applicabile, per il 2016: • ai soggetti con partita IVA, resta fissata al 27%; • ai soggetti non titolari di partita IVA, aumenta dal 30% al 31%.

ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ASSISTENZIALE

Per i soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione, non è dovuto alcun contributo aggiuntivo a titolo assistenziale.

Con riferimento alla categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, resta, invece, fermo l’obbligo di versare un contributo aggiuntivo a titolo assistenziale: • finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall’INPS, ove ne ricorrano i presupposti (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare); • pari, a decorrere dal 7.11.2007, allo 0,72%.


FONTE: Studio Batini Colombo Saottini

e pubblicato dal sito www.unioneconsulenti.it


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