DIRITTO DELLA MADRE e VOUCHER
DIRITTO DELLA MADRE LAVORATRICE ALLA CORRESPONSIONE DI VOUCHER PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING
Al termine del congedo maternità ed entro gli undici mesi successivi, le madri lavoratrici possono rinunciare al congedo parentale e richiedere, in alternativa, un contributo per far fronte alle spese degli asili nido pubblici e privati o per i servizi di baby sitting. Possono accedere al beneficio, di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b, della legge 28 giugno 2012, n. 92 le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di datori di lavoro privati e le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata (articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335). Inoltre, la legge di stabilità per l’anno 2016 ha previsto l’estensione del beneficio, in via sperimentale, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici e in particolare:
le coltivatrici dirette, mezzadre e colone;
le artigiane ed esercenti attività commerciali;
le imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all’articolo 66, comma 1, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
che dall’entrata in vigore del DM 1 settembre 2016 (ossia dall’11 novembre 2016) ed entro il 31 dicembre 2016 (salvo esaurimento anticipato dello stanziamento previsto dall’art.1, comma 283, della citata legge di stabilità), abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità ed abbiano ancora almeno un mese di congedo parentale (in relazione al minore per cui si chiede il beneficio) a cui poter rinunciare. Si ricorda che a decorrere dal 2016, il beneficio suddetto non viene più corrisposto attraverso la consegna di voucher cartacei in sede ma attraverso la procedura telematica. In aderenza al principio di tracciabilità dei buoni lavoro previsto dal d.lgs. 81/2015, la madre assegnataria del beneficio pertanto, munita di Pin, autonomamente con procedura on line, entra in possesso della somma riconosciutale e la gestisce per le operazioni necessarie alla remunerazione delle persone che si prendono cura del neonato (anche se ha presentato domanda tramite patronato).